Per i primi cinque anni di attività, l'imposta sostitutiva scende al 5%.
Possono aderire al regime le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro
I soggetti che adottano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'IVA (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito).
Non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.
Sono inoltre esonerati da molti altri adempimenti.
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