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venerdì 4 marzo 2016

Regime contributivo agevolato per gli aderenti al regime #forfetario




Di recente l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova normativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo al regime contributivo agevolato per i soggetti che rientrano nel regime forfetario.
Il regime agevolato ha carattere opzionale ed è, quindi, accessibile soltanto a seguito di domanda dell’interessato. Ai fini della determinazione dei contributi dovuti, occorre considerare il reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità è rappresentata dalla circostanza che la contribuzione calcolata su tale reddito è ridotta del 35 %, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito entro il minimale, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito eventualmente eccedente il minimale.
Nella Circolare dell’Inps è precisato che, ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dovrà comunque essere versata una somma pari all’importo del contributo ordinario dovuto sul minimale. Nel caso in cui l’importo versato sia inferiore all’importo ordinario verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
L’accesso al regime previdenziale agevolato deve essere effettuato con un’apposita dichiarazione del contribuente da presentare all’Inps.
I soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2016, dovranno presentare un’apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato, tramite la procedura telematizzata, subito dopo aver ricevuto la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Per quanto riguarda l’uscita dal regime agevolato, essa è prevista:
-          qualora vengano meno i requisiti che permettono l’applicazione del regime agevolato;
-          qualora il contribuente decida di abbandonare il regime agevolato;
-          qualora l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale forfetario oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire a tale regime.
Nei primi due casi, viene ripristinato il regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso, il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

giovedì 3 marzo 2016

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Scrivimi:
davide.ferri@gmail.com

Semplificazioni fiscali del #regimeforfetario



I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
  • per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
    • inoltre sono esonerati dall'obbligo:
      • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
      • della registrazione degli acquisti;
      • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
      • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
      • della comunicazione del c.d. spesometro;
      • della comunicazione black list;
      • della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
    • sono invece obbligati:
      • a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
      • a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
      • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
      • a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:
    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
    • determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:
    • non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
    • non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato).Tale sistema:
  • fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
  • dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.
Fonte:
Fisco e tasse