Di recente l’INPS ha fornito le istruzioni per
l’applicazione della nuova normativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo al regime contributivo
agevolato per i soggetti che rientrano nel regime forfetario.
Il regime agevolato ha carattere opzionale ed è, quindi,
accessibile soltanto a seguito di domanda dell’interessato. Ai fini della
determinazione dei contributi dovuti, occorre considerare il reddito forfetario
individuato ai fini fiscali.
La novità è
rappresentata dalla circostanza che la contribuzione calcolata su tale reddito
è ridotta del 35 %, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito entro
il minimale, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito eventualmente
eccedente il minimale.
Nella Circolare dell’Inps è precisato che, ai fini
dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dovrà comunque essere versata una
somma pari all’importo del contributo ordinario dovuto sul minimale. Nel caso
in cui l’importo versato sia inferiore all’importo ordinario verrà accreditato
un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
L’accesso al regime previdenziale agevolato deve essere
effettuato con un’apposita dichiarazione del contribuente da presentare
all’Inps.
I soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1°
gennaio 2016, dovranno presentare un’apposita dichiarazione di adesione al
regime agevolato, tramite la procedura telematizzata, subito dopo aver ricevuto
la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Per quanto riguarda l’uscita dal regime agevolato, essa è
prevista:
-
qualora vengano meno i requisiti che permettono
l’applicazione del regime agevolato;
-
qualora il contribuente decida di abbandonare il
regime agevolato;
-
qualora l’Agenzia delle Entrate comunichi
all’Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale forfetario
oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire a tale regime.
Nei primi due casi, viene ripristinato il regime ordinario
dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di
perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso, il regime
ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era
stata fissata per il regime agevolato.