La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la
disciplina di tale credito d'imposta, che ora è riconosciuto:
- per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016);
- a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni);
- fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario;
- nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta;
- anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e
sviluppo spetta ora a tutte le imprese che investono in tali attività,
indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di
persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal
regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.
È stato eliminato, infatti, il limite massimo di
fatturato di € 500 milioni prima previsto dal Decreto Destinazione Italia.
Sono ammissibili al credito d'imposta per
investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019
per:
- assunzione di personale "altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest'ultimo tipo di spesa è una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal Decreto Destinazione Italia);
relativamente alla seguenti attività di ricerca e
sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze;
- ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
- acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa
sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a € 30.000 (prima era
previsto che fosse almeno pari a € 50.000).
Non si considerano agevolabili le modifiche
ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando
dette modifiche rappresentino miglioramenti.
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