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venerdì 4 marzo 2016

Regime contributivo agevolato per gli aderenti al regime #forfetario




Di recente l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova normativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo al regime contributivo agevolato per i soggetti che rientrano nel regime forfetario.
Il regime agevolato ha carattere opzionale ed è, quindi, accessibile soltanto a seguito di domanda dell’interessato. Ai fini della determinazione dei contributi dovuti, occorre considerare il reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità è rappresentata dalla circostanza che la contribuzione calcolata su tale reddito è ridotta del 35 %, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito entro il minimale, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito eventualmente eccedente il minimale.
Nella Circolare dell’Inps è precisato che, ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dovrà comunque essere versata una somma pari all’importo del contributo ordinario dovuto sul minimale. Nel caso in cui l’importo versato sia inferiore all’importo ordinario verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
L’accesso al regime previdenziale agevolato deve essere effettuato con un’apposita dichiarazione del contribuente da presentare all’Inps.
I soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2016, dovranno presentare un’apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato, tramite la procedura telematizzata, subito dopo aver ricevuto la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Per quanto riguarda l’uscita dal regime agevolato, essa è prevista:
-          qualora vengano meno i requisiti che permettono l’applicazione del regime agevolato;
-          qualora il contribuente decida di abbandonare il regime agevolato;
-          qualora l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale forfetario oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire a tale regime.
Nei primi due casi, viene ripristinato il regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso, il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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