I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti
semplificazioni:
- per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
- inoltre sono esonerati dall'obbligo:
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- sono invece obbligati:
- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
- per quanto riguarda le imposte sui redditi:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
- per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:
- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Gli imprenditori che applicano il regime
forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani
e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in
ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato).Tale sistema:
- fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
- dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.
Fisco e tasse
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