La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la
possibilità di operare un super-ammortamento per gli investimenti in beni
materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La
disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo
fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini
della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta
di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Riguarda
gli acquisti di beni materiali strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e
il 31 dicembre 2016. Per essi il legislatore al comma 91 dell’unico articolo
della Legge di Stabilità ha previsto che “il costo di acquisizione è maggiorato
del 40 per cento”. Questo però al solo fine della determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che
non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività
propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1,
lettera b), TUIR.
La disposizione non si applica agli investimenti in beni
materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per
cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Un punto cui fare
attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta
2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto sulla determinazione
dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.
Ai fini fiscali, i costi di acquisizione sono
maggiorati del 40%: se ad esempio un’impresa acquista un macchinario che
costa mille euro, con coefficiente di ammortamento al 10% per dieci anni, con
il superammortamento applica una deduzione al 14%, invece che al 10%:
«ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari
di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40%».
Non sono agevolati gli investimenti in
beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (in base al decreto del
ministero delle Finanze 31 dicembre 1988), l’acquisto di immobili (fabbricati e
costruzioni) e altri costi dettagliati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità
(riguarda settori industriali precisi, come il gas naturale o i trasporti).
Riguarda
gli acquisti di beni materiali strumentali acquistati tra il 15 ottobre
2015 e il 31 dicembre 2016. Per essi il legislatore al comma 91
dell’unico articolo della Legge di Stabilità ha previsto che “il costo
di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Questo però al solo fine
della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria.
Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.
La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Un punto cui fare attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.
- See more at: http://www.guidafinestra.it/normative/fisco/2016/01/07/news/beni_materiali_strumentali_super_ammortamento_al_140_grazie_alla_legge_di_stabilit_2016-120394/#sthash.HwtsVys1.dpuf
Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.
La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Un punto cui fare attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.
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Riguarda
gli acquisti di beni materiali strumentali acquistati tra il 15 ottobre
2015 e il 31 dicembre 2016. Per essi il legislatore al comma 91
dell’unico articolo della Legge di Stabilità ha previsto che “il costo
di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Questo però al solo fine
della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria.
Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.
La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Un punto cui fare attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.
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Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.
La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni. Un punto cui fare attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.
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