Già in precedenza ho parlato brevemente
del regime forfetario 2016. CLICCA QUI
Oggi vorrei approfondire meglio le cause di esclusione.
L’articolo 1, comma 57 della Legge
n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, prevede alcune cause
di esclusione del Regime forfetario per i soggetti che si trovino nelle
situazioni di seguito indicate:
. utilizzo di regimi speciali Iva e
di determinazione forfetaria del reddito;
. assenza di residenza in Italia,
oppure in altro Stato UE/SEE a condizione che il 75% del reddito complessivo
sia prodotto in Italia;
. compimento, in via esclusiva o
prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni
edificabili (articolo 10 comma 1 n. 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi
di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
. partecipazione contemporanea in società
di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti;
. possesso di redditi di lavoro
dipendente e assimilati superiori a €. 30.000,00, nell’anno
precedente; la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Le suddette cause di esclusione,
con la sola eccezione di quella relativa al possesso di redditi di lavoro
dipendente e assimilati, vanno riferite al momento di applicazione del
regime; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell’anno
precedente l’accesso non è di impedimento all’applicazione del regime qualora
la stessa sia venuta meno prima dell’inizio dell’anno successivo.
Vuoi restare aggiornato sui contenuti
esclusivi del blog? Iscriviti alla mia newsletter!
Nessun commento:
Posta un commento